Riunioni

LIONS CLUB ABBIATEGRASSO

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e regime giuridico

1. È costituita l’associazione denominata “Lions Club Abbiategrasso, sotto la giurisdizione dell’Associazione Internazionale dei Lions Club, omologato l’8 gennaio 1979 , charter 31 marzo 1979.

2. Il Club utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo “E.T.S.” dal momento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Il Club è un’organizzazione autonoma e apolitica che non persegue scopi di lucro.

4. Il Club ha carattere democratico e ha durata indeterminata; è regolato dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

Scopi e operatività

1. Il Club persegue in via esclusiva gli scopi e le finalità di solidarietà sociale di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., mirando a:

a) creare e promuovere uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo;

b) promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza;

c) partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità;

d) unire i soci con i vincoli dell’amicizia, della fratellanza e della comprensione reciproca;

e)fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico o religioso;

f) incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento di efficienza e di serietà morale negli, nell’industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.

Per il conseguimento dei propri fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale il Club realizza, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell’art. 5 del CTS sopra richiamato, attività di interesse generale, quali:

a) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

b) svolgimento di attività di beneficenza, sostegno a distanza, distribuzione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

c) promozione e organizzazione di eventi ed interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;

d) promozione, coordinamento e gestione di interventi ed erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001;

e) promozione, coordinamento e gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991,n. 281, e s.m.i.;

f) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;

g) promozione della formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, nonché all’educazione permanente degli adulti;

h) promozione della riqualificazione dei beni pubblici e del ricupero dei beni comuni a disposizione della comunità di riferimento.

2. Il Club può svolgere ogni altra attività, anche diversa da quelle di interesse generale o di natura commerciale, purché ad esse secondarie e strumentali e nel rispetto dei vincoli di legge. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee di indirizzo assembleari.

3. Per il conseguimento di tali finalità il Club:

a) adotta una struttura organizzativa adeguata;

b) svolge le attività necessarie od utili per il raggiungimento delle proprie finalità senza fini di lucro;

c) raccoglie contributi e sovvenzioni pubbliche o da privati vincolate al raggiungimento delle proprie finalità dirette a terzi.

4. È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

5. Il Club non ha scopo di lucro: i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra i soci, neppure in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali sopra previste.

ARTICOLO 3

Sede legale

1. La sede legale è stabilita in Abbiategrasso (MI) .

La sede legale potrà essere cambiata con delibera del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea.

Di tale variazione deve essere data tempestiva informazione agli organismi competenti che gestiscono albi e registri a cui il Club risulti iscritto.

ARTICOLO 4

Associazione

1. Possono entrare a far parte del Club tutti i soggetti, persone fisiche, che ne condividono gli scopi e che accettano il presente Statuto e il Regolamento interno, in applicazione del principio della “porta aperta”.

2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento, ogni persona di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità, che condivida gli scopi e che accetti il presente Statuto e il Regolamento interno, può diventare socio di questo Lions Club. Ogniqualvolta nello Statuto e nel Regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi. Il rapporto tra soci è strettamente egualitario.

3. Le domande di ammissione a socio sono presentate dall’interessato al Segretario del Club e sono sottoposte al Comitato Soci che, previa assunzione di informazioni sull’aspirante, le sottopone

all’attenzione del Consiglio Direttivo che delibererà sulle medesime. Le proposte di ammissione possono anche essere presentate direttamente al Presidente del Club, ma seguiranno il medesimo iter.

4. Se la proposta è accolta, il candidato diventerà socio del Club. Il modulo di ammissione, debitamente compilato ed accompagnato dalla quota d’ingresso e dalle quote associative, deve essere ricevuto dal Segretario prima che il candidato sia inserito nel Libro dei soci e riconosciuto ufficialmente dall’Associazione Internazionale dei Lions Club come socio Lion. Il nuovo socio deve essere prontamente inserito nel Libro dei soci.

5. Se la proposta è respinta, il Consiglio direttivo ne darà comunicazione motivata all’interessato che potrà ricorrere all’Assemblea nel termine di 15 giorni dalla comunicazione ex art. 9, co.5, lett. e) del presente Statuto.

6. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dal Regolamento e di partecipare all’Assemblea, nonché di accedere ai libri sociali presentando richiesta scritta al Segretario del Club

7. I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti dell’Associazione

- di osservare le delibere adottate dagli organi sociali

- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita

- di svolgere le attività associative preventivamente concordate

- di mantenere sempre e ovunque un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione

- di rispettare le prescrizioni del Codice dell’Etica del Lions.

8. Nel rispetto del principio di democraticità, delle prescrizioni della Sede Centrale del Lions Club International e della normativa in tema di E.T.S., il Regolamento prevede e disciplina le forme ed i modi più opportuni per incoraggiare e facilitare in ogni caso la partecipazione del socio alla vita dell’associazione, tenendo conto anche delle sue particolari esigenze.

9. Il socio, che si comporti in modo contrario all’onore e al decoro o violi i principi del Club o dei Regolamenti o che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni dei competenti organi del Club, può essere escluso dalla associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall’interessato davanti all’Assemblea con apposita e circostanziata istanza. L’Assemblea nella prima adunanza utile, ove siano presenti almeno i due terzi dei soci, decide sull’impugnazione a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

10. Il Club si impegna ad escludere i soci, la cui condotta sia stata giudicata dalla Sede Centrale in violazione dello Statuto e del Regolamento internazionali o della normativa del Consiglio di Amministrazione del LCI o dei principi dell’Associazione Internazionale dei Lions Club.

11. A esclusione avvenuta, tutti i diritti a utilizzare il nome “LIONS”, l'emblema e altre insegne del Club e dell'Associazione decadranno.

12. La qualità di socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile agli eredi, che non hanno comunque diritto alla liquidazione della quota o di quant’altro versato al Club a qualunque titolo dal de cuius.

13. Il socio può recedere in ogni tempo dal Club, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, pervenuta almeno quindici giorni prima della data prevista di cessazione dell’appartenenza al Club. Il recedente è comunque obbligato al pagamento della quota associativa per l’anno in corso al momento del recesso, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo, e non ha diritto a ripetere quanto eventualmente già versato al Club.

14. La disciplina di cui ai precedenti commi si applica, in quanto compatibile, anche a coloro che, senza avere lo status di socio, siano a qualunque titolo coinvolti nelle attività del Club, definiti come affiliati.

ARTICOLO 5

Emblema, colori, slogan e motto

Sezione 1 - EMBLEMA.

L'emblema di quest’associazione e di ogni club omologato sarà quello sotto riportato:

Sezione 2 - USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA.

L'uso del nome, della reputazione, dell'emblema e degli altri loghi dell'associazione sarà consentito nel rispetto delle linee guida di volta in volta stabilite nel Regolamento.

Sezione 3 - COLORI.

I colori di quest’associazione, e di ogni Club omologato, saranno blu e oro.

Sezione 4 - SLOGAN.

Il suo slogan sarà: Libertà, intelligenza e salvaguardia della nostra nazione.

Sezione 5 - MOTTO.

Il suo motto sarà: We Serve.

ARTICOLO 6

Gerarchia delle fonti lionistiche

1. Il presente Statuto e il Regolamento governano il Club, salvo i casi in cui siano emendati al fine di eliminare eventuali conflitti con lo Statuto e il Regolamento distrettuale (distretto singolo, sottodistretto o multidistretto), Internazionale e con le norme dell’Associazione Internazionale dei Lions Club.

2. In caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello Statuto e Regolamento del Club e quelle stabilite nello Statuto e Regolamento distrettuale (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto), prevarranno lo Statuto e Regolamento distrettuale.

3. In caso di confitto o contraddizione tra le disposizioni contenute nello Statuto e Regolamento del Club e nello Statuto e Regolamento internazionale, o nella Normativa del Consiglio di Amministrazione di LCI, prevarranno lo Statuto e Regolamento internazionale e la Normativa del Consiglio di Amministrazione LCI (Lions Club International).

4. Pur nel rispetto della gerarchia delle fonti sopra indicata, lo Statuto del Club non potrà in alcun caso derogare a norme imperative dell’ordinamento italiano, in particolare in materia di Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 7

Dimensione del Club

Il Club si impegna ad avere al suo interno almeno 20 soci, numero minimo richiesto per ottenere l’affiliazione (charter).

ARTICOLO 8

Organi

1. Organi del Club sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

d) l’organo di controllo e/o di revisione, se nominati

2. Il Club può costituire comitati, gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre forme organizzative secondo quanto previsto nel Regolamento.

3. Tutte le cariche statutarie inerenti negli organi del Club e le strutture di cui al precedente comma sono onorifiche e gratuite, per cui non può essere attribuito a queste e a nessun altro socio, alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ove specificamente deliberato.

4. Le cariche elettive durano un anno e i soci che le hanno ricoperte sono immediatamente rieleggibili ad altra carica.

ARTICOLO 9

L’Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo sovrano di governo del Club ed è costituita da tutti i soci.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente, e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, una prima della chiusura dell’esercizio sociale per il rinnovo annuale delle cariche sociali e l’altra entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.

3. La convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione da parte del socio e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima; la convocazione deve essere inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

4. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le riunioni potranno svolgersi anche in videoconferenza a condizione che almeno il Presidente e il Segretario siano presenti nello stesso luogo.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento del Club e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui all’art. 21 del Codice Civile.

5. L’Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per Statuto, in particolare:

a) nomina e revoca i componenti degli organi del Club;

b) nomina e revoca i componenti l’organo di controllo e/o di revisione, ove previsti o divenuti obbligatori;

c) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sugli eventuali ricorsi relativi alla mancata ammissione od alla esclusione dei soci, se di competenza di altro organo associativo;

f) elegge i delegati che parteciperanno alla Convention Internazionale e al Congresso Distrettuale e multidistrettuale;

g) delibera sulle modifiche del presente Statuto;

h) approva il Regolamento del Club;

i) delibera sulla trasformazione, fusione, scissione del Club;

l) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

m) delibera sullo scioglimento del Club e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, fatte salve le norme vigenti in materia.

6. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che, al momento della convocazione, risultino in regola con il pagamento delle rispettive quote.

7. L’Assemblea si svolge di norma con la presenza fisica dei soci nel luogo e nell’ora indicati nell’avviso di convocazione. Nei casi di impedimenti allo svolgimento in presenza, liberamente valutati dal Consiglio Direttivo e palesati nell’avviso di convocazione, le adunanze dell’Assemblea possono svolgersi anche in audio o videoconferenza, alle seguenti condizioni, da attestare nel relativo verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti;

b) che sia consentito al Segretario dell’Assemblea di percepire adeguatamente i fatti avvenuti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti i partecipanti di concorrere alla discussione ed alla votazione contestuale degli argomenti in discussione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti prima, durante e dopo l’adunanza.

Concorrendo tali condizioni, l’Assemblea si ritiene validamente svolta nel luogo, ove si trova il Presidente.

8. In Assemblea i soci possono farsi rappresentare per delega.

9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Club; in sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

10. Di norma il segretario dell’Assemblea è il Segretario del Club; in sua assenza, l’Assemblea nomina un Segretario dell’Assemblea. Quando opportuno il Presidente può nominare due Scrutatori.

11. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

12. Delle riunioni dell’Assemblea il Segretario dell’Assemblea redige il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 10

Consiglio Direttivo

Sezione 1 - COMPONENTI.

1. E’ l’organo di amministrazione.

2. Componenti del Consiglio Direttivo sono il Presidente, l’Immediato Past Presidente, il primo vice presidente, il secondo vice presidente, il segretario, il tesoriere, il presidente del Comitato Soci, il cerimoniere (facoltativo), il censore (facoltativo), e tutti gli altri consiglieri eletti.

Sezione 2 - RIUNIONE.

1.Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i coordinatori dei comitati se costituiti subordinatamente alle singole circostanze.

2. Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma con la presenza fisica dei componenti, ma possono svolgersi anche con modalità non contestuali, in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui deve darsi atto nel relativo verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove é presente il Presidente.

Sezione 3 - QUORUM.

1. La partecipazione della maggioranza dei componenti costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio Direttivo. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero Consiglio Direttivo.

Sezione 4 - COMPITI E POTERI.

1. Oltre agli altri compiti e poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

a) è l'organo esecutivo del Club responsabile dell'esecuzione delle direttive approvate dall’Assemblea. Di norma, le nuove iniziative e direttive del Club dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo, per essere poi sottoposte all’'approvazione, in una riunione ordinaria o straordinaria dell’Assemblea.;

b) autorizza le spese ed ha la responsabilità di evitare passività eccedenti le entrate del Club, comprensive delle disponibilità legate agli avanzi degli esercizi precedenti. Non può autorizzare l'erogazione di fondi del Club per scopi non essenziali alle finalità e direttive stabilite dall’Assemblea;

c) può modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi Officer del Club;

d) assicura che i registri, i conti e le operazioni del Club siano controllati con la frequenza prevista dalla legge sul Terzo Settore, e potrà richiedere un rendiconto o un controllo dell’amministrazione dei fondi;

e) designa, su indicazione del Comitato Finanze, ove costituito, una o più banche per il deposito dei fondi del Club;

f) non può disporre per scopi amministrativi dei fondi provenienti dal pubblico e destinati a progetti o attività del Club;

g) sottopone tutte le questioni inerenti le nuove iniziative e direttive del Club al relativo comitato permanente o speciale, affinché vengano esaminate e raccomandate al Consiglio Direttivo;

h) avvalendosi di pratiche di contabilità di uso comune, mantiene i conti correnti bancari ritenuti utili o necessari ad una corretta amministrazione delle attività del Club, o anche contabilità separate.

ARTICOLO 11

Presidente

1.Il Presidente rappresenta legalmente il Club e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.

2.Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica un anno e deve convocare, secondo quanto disposto dal Regolamento, l’Assemblea per le elezioni del nuovo presidente e degli Officer.

4 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

ARTICOLO 12

Officer

Sezione 1 - OFFICER.

1.Officer del Club sono: il Presidente, l'Immediato Past Presidente, il Vice Presidente il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo), il Presidente del Comitato Soci e tutti gli altri Consiglieri eletti.

Sezione 2 - REVOCA.

1. Qualsiasi Officer del Club può essere destituito dalla carica per giusta causa con deliberazione assunta dall’Assemblea con il voto di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 13

Organo di controllo

1.L’Organo di controllo dovrà essere nominato nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117, ma potrà essere istituito anche ogni qualvolta l’Assemblea dei soci lo reputi necessario per il corretto svolgimento dell’attività associativa.

2.L’Organo di controllo, se nominato, sarà composto da tre membri nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3.L’Organo di controllo, ove nominato, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come previsto all’articolo 14, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto all’apposito registro.

4. Svolge compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il rendiconto economico finanziario sociale sia redatto in conformità alle Linee Guida ministeriali.

ARTICOLO 14

Revisione legale dei conti

1.In caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117, e negli altri casi previsti dalla legge e comunque nel caso in cui lo ritenga necessario od opportuno, l’Assemblea dei soci provvederà a nominare un Revisore Legale dei Conti, o un collegio di revisori composto da tre membri, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, che durerà in carica per un periodo di 3 (tre) anni.

2. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 15

Delegati ai congressi internazionali e distrettuali

Sezione 1 - DELEGATI AVENTI DIRITTO AL VOTO ALLA CONVENTION INTERNAZIONALE.

1. Dal momento che l’Associazione Internazionale dei Lions Club è disciplinata dai Lions Club che si riuniscono alla Convention, il Club, per esprimersi riguardo alle questioni dell’Associazione, potrà assumersi le spese per la partecipazione dei suoi delegati alla convention annuale dell’Associazione.

2. Il Club avrà diritto per ogni convention ad un (1) delegato e ad un (1) supplente per ogni venticinque (25) soci e affiliati non soci che rientrino nelle categorie di aggregato o sostenitore, o frazione maggiore, secondo i dati riportati nei registri della sede internazionale al primo giorno del mese che precede quello in cui si svolgerà la convention. In ogni caso il Club avrà diritto ad almeno un (1) delegato e ad un (1) supplente. Per frazione maggiore di cui sopra si intende tredici (13) soci o più.

Sezione 2 - DELEGATI CON DIRITTO DI VOTO AL CONGRESSO DEL DISTRETTO/MULTIDISTRETTO.

1. Dal momento che tutte le questioni distrettuali sono discusse e deliberate nei congressi distrettuali (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto), il Club potrà farsi carico delle spese di partecipazione dei suoi delegati a detti congressi.

2. Per ogni congresso annuale del suo distretto (singolo, sub e multiplo) il Club avrà diritto ad un (1) delegato e un (1) supplente per ogni dieci (10) soci e affiliati non soci che rientrino nelle categorie di aggregato o sostenitore, o frazione maggiore, iscritti al Club da almeno un anno e un giorno, secondo quanto risulta dai registri della sede internazionale al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il congresso. In ogni caso il Club avrà diritto ad almeno un (1) delegato e un (1) supplente. Ciascun delegato certificato presente avrà diritto a un (1) voto di sua scelta per ciascuna carica che deve essere assegnata e a un (1) voto di sua scelta su ogni questione presentata al rispettivo congresso. Per frazione maggiore di cui sopra s'intende cinque (5) soci o più.

Dal momento che tutti le questioni distrettuali sono discusse e deliberate nei congressi distrettuali (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto), il Club potrà farsi carico delle spese di partecipazione dei delegati a detti congressi.

3. Il Consiglio Direttivo, o eventualmente il Comitato preposto, previa approvazione da parte dei soci del Club, nomina e designa, i delegati e i loro sostituti ai congressi distrettuali (distretto singolo, sottodistretto e multidistretto) e alla Convention internazionale.

I delegati idonei devono essere soci in regola con diritto di voto.

ARTICOLO 16

Risorse economiche

Sezione 1 - RISORSE ECONOMICHE.

1. Le risorse economiche del Club sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni, donazioni, lasciti e ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. 117/2017, anche proveniente da terzi e di natura commerciale, conseguiti dal Club per il perseguimento e il supporto dell’attività istituzionale.

2. Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati a favore di terzi per attività di interesse generale, compresi gli interessi e le rendite provenienti dall’investimento di tali fondi.

3. Solamente le spese relative all’organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività.

Sezione 2 - FONDI AMMINISTRATI.

1. I fondi amministrati sono supportati dai contributi dei soci attraverso il pagamento delle quote, ammende e altri contributi personali.

Sezione 3 - PATRIMONIO DEL CLUB.

1. Il patrimonio del Club è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà del Club;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e avanzi di gestione.

Sezione 4 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.

1. Il Club ha l’obbligo di impiegare le eccedenze di bilancio e gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale perseguiti.

2. Il Club ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eccedenze di bilancio e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o accantonamenti durante la vita del Club, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sezione 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI.

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

2. Il Consiglio Direttivo predispone entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso, nonché eventualmente il bilancio sociale, redatti secondo le modalità stabilite dalla legge, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

3. Nel caso in cui il Club realizzi anche attività diverse da quelle di interesse generale, ne darà conto nel bilancio annuale.

ARTICOLO 17

Intrasmissibilità delle quote e delle qualifiche di socio e di affiliato non socio

Le qualifiche di socio e di affiliato non socio, le quote ed ogni altro contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 18

Scritture contabili-libri sociali obbligatori-adempimenti fiscali

Sezione 1- SCRITTURE CONTABILI.

1. Le scritture contabili relative sia alle attività istituzionali sia alle attività connesse sono tenute in ordine cronologico e nelle forme previste dalla legge;

Sezione 2 - DOCUMENTI DI BILANCIO.

1. I documenti di bilancio del Club sono annuali e decorrono dall’1 luglio di ogni anno al 30 giugno di quello successivo.

2. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Sezione 3- LIBRI SOCIALI.

1. Oltre alle scritture contabili, il Club dovrà tenere i libri obbligatori così come previsti dalla legge, ed in particolare il Libro dei Soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea ed il Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tutti a cura del Segretario, nonché il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi associativi, a cura dell’organo a cui si riferiscono.

ARTICOLO 19

Bilancio sociale o di missione

1. Il Club può redigere annualmente un bilancio sociale o di missione, secondo il modello elaborato dall’autorità competente, che informi sulle attività svolte, sulle risorse impiegate, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere, nonché sulle attività diverse da quelle di interesse generale, valutando altresì efficienza ed efficacia dell’azione del Club.

ARTICOLO 20

Pubblicità e trasparenza

1.Il Consiglio Direttivo assicura pubblicità e trasparenza di tutti gli atti e le scritture relative all’attività del Club.

ARTICOLO 21

Convenzioni

1.Il Club, nel perseguimento delle finalità di interesse collettivo, si adegua alla pratica della cittadinanza attiva e collabora con le istituzioni pubbliche e private, anche a mezzo di appositi patti e convenzioni di co-programmazione e co-progettazione ex art. 56 D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 22

Reti e forme di associazione

1.Il Club può deliberare l’adesione a reti ETS Lions, locali o nazionali, previste dall’art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il Club può altresì, in collaborazione con altri Club Lions, promuovere forme associative al fine del conseguimento dello status di ETS.

ARTICOLO 23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L’eventuale scioglimento del Club sarà deciso, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea con le maggioranze di cui all’art.9, comma 4, che precede.

2. In tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell’autorità preposta, se necessario, sarà devoluto ad altro ente Lions iscritto al RUNTS, secondo la deliberazione dell’Assemblea, salve eventuali diverse norme imperative.

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ARTICOLO 24

Emendamenti

Sezione 1 - PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI.

1. Gli eventuali emendamenti al presente Statuto, sottoposti preventivamente al Consiglio Direttivo, al fine della loro valutazione preliminare, sono approvati dall’Assemblea dei soci regolarmente costituita in riunione ordinaria o straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti, salvo il disposto dell’art. 9, comma 12, che precede, e votanti,

Sezione 2 – NOTIFICA.

1. Gli eventuali emendamenti devono essere notificati via posta ordinario o elettronica o consegnati personalmente ai soci dal Consiglio Direttivo almeno 14 giorni prima della riunione in cui gli emendamenti proposti dovranno essere votati.

ARTICOLO 25

Procedura per la risoluzione delle controversie di Club

1. Tutte le controversie e i reclami tra soci o ex-soci e il Club, o tra un Officer del Consiglio Direttivo del Club e i soci, o derivanti dall’interpretazione o violazione o applicazione dello Statuto e Regolamento per Club, o dall’esclusione di un socio o, qualsiasi altra questione interna al Club, che non possa essere risolta in modo definitvo in altro modo, sarà risolta in base alla procedura di risoluzione delle controversie stabilita dal Consiglio di Amministrazione Internazionale (Board Internazionale).

ARTICOLO 26

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del LCI e, laddove inderogabili, alle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al d. lgs 117/2017, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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